Art. 4.

      1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.
      2.  Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.